Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Dei ricorsi giudiziari.
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I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.
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Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
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I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale
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Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi
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La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le
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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale
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La Commissione elettorale mandamentale: 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse
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documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o
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) i tre elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi; 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi
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ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse