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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62487
Stato 11 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Dei ricorsi giudiziari.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le

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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale

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La Commissione elettorale mandamentale: 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse

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documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o

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) i tre elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi; 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi

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ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse

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